Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità – Attività in periodo di sospensione – Illecito deontologico – Sussiste.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che svolga attività professionale in periodo di sospensione. (Tale è da considerare la comunicazione fatta ai clienti con l’indicazione dei termini per la riassunzione delle cause, e la sollecitazione al rilascio di un nuovo mandato congiunto a sè e ad un collega “per la prosecuzione della controversia fino alla auspicata vittoria finale” . Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 5 maggio 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BONZO), sentenza del 23 novembre 2000, n. 190

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 190 del 23 Novembre 2000 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 05 Maggio 1999 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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