Perché possa ritenersi sussistente l’impedimento dell’avvocato difensore a comparire in udienza, e quindi possa concedersi il dovuto rinvio, è necessario che l’impegno professionale concomitante sia non soltanto comunicato tempestivamente, ma documentato ed esplicitato anche in riferimento alla essenzialità e non sostituibilità della presenza del difensore in altro processo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melogli), sentenza n. 251 del 28 dicembre 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 251 del 28 Dicembre 2021 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 07 Luglio 2017 (avvertimento)
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