Il procedimento disciplinare avanti al Consiglio territoriale non ha un termine massimo di durata

Il procedimento disciplinare di primo grado ha sì natura amministrativa, ma speciale, in quanto disciplinato specificamente dalle norme dell’Ordinamento forense, che non contengono termini perentori per l’inizio, lo svolgimento e la definizione del procedimento stesso davanti al Consiglio territoriale all’infuori di quelli posti a tutela del diritto di difesa, nonché quello di prescrizione dell’azione disciplinare. In tale procedimento, pertanto, non trovano applicazione gli artt. 24 Cost. e 6 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in tema di ragionevole durata del processo, né l’art. 2 L. 241/1990 sulla durata del procedimento amministrativo, giacché la mancata previsione di un termine finale d procedimento disciplinare è coessenziale al fatto che esso debba avere una durata sufficiente per consentire all’incolpato di sviluppare compiutamente la propria difesa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 249 del 28 dicembre 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 249 del 28 Dicembre 2020 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 21 Luglio 2017 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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