Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità – Sospensione disciplinare – Ritardo nella comunicazione al cliente – Illecito deontologico.

Il professionista che, sospeso disciplinarmente per sei mesi, non comunichi tempestivamente ai suoi clienti l’interruzione dei procedimenti in corso e la sua sopravvenuta incapacità alla difesa, a causa della predetta sanzione disciplinare, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità, correttezza e informazione a cui ciascun professionista è tenuto, a nulla rilevando l’eventualità che i clienti avessero comunque potuto salvaguardare i propri diritti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 5 maggio 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BONZO), sentenza del 23 novembre 2000, n. 190

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 190 del 23 Novembre 2000 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 05 Maggio 1999 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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