L’illecito disciplinare sussiste indipendentemente dall’entità del danno causato al cliente; il fine del procedimento disciplinare non è, infatti, quello di tutelare interessi privati, di tal che la procedura debba ritenersi superata una volta realizzata la pretesa della parte danneggiata, bensì quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense, mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 5 maggio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BONZO), sentenza del 23 novembre 2000, n. 190
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 190 del 23 Novembre 2000 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 05 Maggio 1999 (sospensione)
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