La sospensione facoltativa dall’esercizio della professione forense di cui all’art. 20, comma 2, della l. n. 247 del 2012 incide sull’attività del professionista iscritto all’albo consentendogli di sospenderne volontariamente l’esercizio, ma non sulle disposizioni che disciplinano la sua iscrizione ai sensi degli artt. 17 e 18 della medesima legge, con la conseguenza che la sospensione volontaria non evita la cancellazione dell’avvocato in caso di originaria o sopravvenuta incompatibilità con l’iscrizione; non è peraltro irragionevole e, dunque, non contrasta col principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. la diversità di trattamento tra l’avvocato che, chiamato a svolgere una delle funzioni previste dall’art. 20, comma 1, della citata normativa, è sospeso di diritto dall’esercizio professionale allo scopo di rafforzare la sua autonomia e indipendenza nell’assolvimento della carica istituzionale e il professionista che, non ricoprendo alcune di dette cariche, decida volontariamente di sospendere la sua attività. (massima uff.)
Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Torrice), SS.UU, sentenza n. 9545 del 12 aprile 2021
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 9545 del 12 Aprile 2021 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense del 19 Maggio 2019
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