Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Violazione deontologica di carattere permanente o continuato – Decorrenza – Compimento dell’ultimo atto.

I singoli comportamenti del professionista tra loro funzionalmente coordinati al perseguimento del censurabile obiettivo di precostituire una situazione contenziosa al solo fine di generare la lievitazione indebita dell’onorario professionale, poi richiesto alla parte assistita, in quanto momenti attuativi di un medesimo disegno disciplinarmente censurabile, integrano un illecito a carattere continuativo e con effetto permanente i cui riflessi pregiudizievoli sono destinati a permanere nel tempo fino al compimento dell’ultimo atto della vicenda (nella specie, la conclusione, con esito negativo, del giudizio). È pertanto da tale momento che comincia a decorrere il termine prescrizionale dell’azione disciplinare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Gaziano), sentenza n. 245 del 18 dicembre 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 245 del 18 Dicembre 2020 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 24 Luglio 2014 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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