Il provvedimento di archiviazione dell’esposto da parte del C.d.O. è atto inimpugnabile. Infatti, in materia disciplinare, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Larino, 6 maggio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PAURI), sentenza del 28 novembre 2000, n. 227
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 227 del 28 Novembre 2000 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Larino, delibera del 06 Maggio 1999
0 Comment