Il provvedimento di archiviazione dell’esposto da parte del C.d.O. è atto inimpugnabile. Infatti, in materia disciplinare, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso le decisioni C.d.O. di Udine, 23 febbraio 1998 e 7 settembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CRICRI’), sentenza del 23 novembre 2000, n. 189
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 189 del 23 Novembre 2000 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 07 Settembre 1998
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