Avvocato – Procedimento disciplinare – Responsabilità del professionista – Malattia – Ipotesi di non imputabilità.

Non può essere ritenuto responsabile disciplinarmente il professionista che, a causa di una grave malattia, non sia in grado di intendere il valore sociale, professionale e giuridico dei suoi comportamenti. (Nella specie il professionista, affetto da grave malattia che lo aveva reso incapace di intendere e di volere, non aveva svolto l’attività quale difensore d’ufficio). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 14 ottobre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PAURI), sentenza del 23 novembre 2000, n. 188

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 188 del 23 Novembre 2000 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Ottobre 1997
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment