L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 238 del 4 dicembre 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 238 del 04 Dicembre 2020 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 17 Dicembre 2018 (radiazione)
0 Comment