Le registrazioni fonografiche, di cui all’art. 2712 cod. civ., assurgono a fonti di prova in sede disciplinare a meno che la parte contro la quale le registrazioni stesse sono prodotte, non contesti i fatti in modo chiaro, circostanziato ed esplicito, allegando altresì elementi oggettivamente rilevanti, che attestino la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melani Graverini), sentenza n. 234 del 4 dicembre 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 234 del 04 Dicembre 2020 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Campobasso, delibera del 12 Settembre 2017 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 20384 del 16 Luglio 2021 (respinge)
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