Favor rei: il periodo di sospensione disciplinare, irrogata in luogo della cancellazione (medio tempore abrogata), non può superare il termine che avrebbe consentito all’incolpato di ottenere la reiscrizione secondo la previgente disciplina

Poichè, secondo il previgente ordinamento forense, la reiscrizione nell’albo ben poteva avvenire anche dopo due anni dalla cancellazione disciplinare (quivi non trovando applicazione analogica il termine di cinque anni previsto, per la radiazione, dall’art. 47 RDL 1578/1933), vìola il principio del favor rei (secondo cui il nuovo codice deontologico si applica anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore se più favorevole per l’incolpato) la sanzione della sospensione disciplinare, irrogata in luogo della cancellazione dall’albo (nelle more implicitamente abrogata ex art. 52 L. n. 247/2012), per un periodo maggiore di quello che, secondo la previgente disciplina, avrebbe consentito in concreto all’incolpato di ottenere la reiscrizione all’albo (Nel caso di specie, il CNF aveva convertito la sanzione della cancellazione dall’albo -irrogata dal Consiglio territoriale e nelle more abrogata- in sospensione di tre anni attenuata a due).

Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Greco), SS.UU, sentenza n. 16296 del 10 giugno 2021

NOTA:
Sull’inapplicabilità, alla cancellazione, del termine quinquennale previsto per reiscrizione a seguito di radiazione, cfr. per tutte Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 22785 del 12 dicembre 2012.
Sul fatto che, ai fini della reiscrizione a seguito di cancellazione disciplinare, è sufficiente il periodo di due anni, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Allorio), sentenza del 1° giugno 2017, n. 71, che ha ritenuto legittima la previsione del termine stesso, stabilita con delibera del COA di Roma (1993), pure oggetto del giudizio di cui in massima.

abc, Giurisprudenza Cassazione

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