Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Appropriazione somme a compensazione di onorari – Illecito deontologico.

Il professionista che, non autorizzato, trattenga somme a compensazione di onorari pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità e correttezza propri della classe forense. (Nella specie, in considerazione della volontà di ravvedimento e dei buoni precedenti, la sanzione della sospensione per mesi quattro è stata sostituita dalla sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 4 maggio 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. CRICRI’), sentenza del 23 novembre 2000, n. 186

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 186 del 23 Novembre 2000 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 04 Maggio 1999 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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