Il professionista che, non autorizzato, trattenga somme a compensazione di onorari pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità e correttezza propri della classe forense. (Nella specie, in considerazione della volontà di ravvedimento e dei buoni precedenti, la sanzione della sospensione per mesi quattro è stata sostituita dalla sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 4 maggio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. CRICRI’), sentenza del 23 novembre 2000, n. 186
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 186 del 23 Novembre 2000 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 04 Maggio 1999 (sospensione)
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