L’esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell’interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). Deve conseguentemente ritenersi in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante alla professione (che può avvenire in ogni tempo ex art. 21 octies L. n. 241/1990), anche alla luce dell’art. 33, comma V, della Costituzione e non ha bisogno di specifica motivazione stante l’assenza ab origine di un requisito essenziale e imprescindibile ai fini dell’iscrizione stessa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 233 del 4 dicembre 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 233 del 04 Dicembre 2020 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera n. 38 del 13 Marzo 2018 (cancellazione amm.va)
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