I presupposti del segreto e riserbo professionale

Il professionista è tenuto a mantenere il segreto ed il massimo riserbo sull’attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato. Elementi del relativo illecito disciplinare sono quindi, da un lato, l’esistenza di un mandato professionale tra cliente e professionista e, dall’altro, che le notizie siano state riferite dal proprio assistito in funzione del mandato ricevuto. Infine, il dovere di segretezza e riservatezza non cessa alla conclusione dell’incarico ma persiste anche dopo la conclusione dello stesso.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Scarano), sentenza n. 227 del 20 novembre 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 227 del 20 Novembre 2020 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 28 Novembre 2016 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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