Nel caso in cui l’impugnazione al CNF sia proposta mediante spedizione del ricorso a mezzo raccomandata, è sufficiente che l’atto stesso sia consegnato all’ufficio postale entro il termine di decadenza previsto dalla Legge, non essendo altresì necessario che esso effettivamente giunga al Consiglio territoriale destinatario entro il suddetto termine.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Scarano), sentenza n. 227 del 20 novembre 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 227 del 20 Novembre 2020 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 28 Novembre 2016 (sospensione)
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