L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vannucci, rel. Baffa), sentenza n. 221 del 6 novembre 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 221 del 06 Novembre 2020 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 17 Luglio 2019 (sospensione)
0 Comment