L’archiviazione per manifesta infondatezza dell’esposto disciplinare

L’archiviazione per manifesta infondatezza dell’esposto disciplinare è comunicata all’avvocato segnalato-interessato (art. 14 c. 1 e 2 del reg.to n. 2/2014) anche al fine di consentirgli l’eventuale esperimento dell’azione risarcitoria contro il segnalante.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 219 del 6 novembre 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 219 del 06 Novembre 2020 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 42 del 30 Giugno 2018
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 8777 del 30 Marzo 2021 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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