Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile (dinanzi al CNF), mentre le norme del codice di procedura penale si applicano (dinanzi al CDD) soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale vi faccia espresso rinvio, ovvero allorché sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 219 del 6 novembre 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 219 del 06 Novembre 2020 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 42 del 30 Giugno 2018 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 8777 del 30 Marzo 2021 (respinge)
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