La difformità tra contestato e pronunziato (nella specie, esclusa) si verifica nelle ipotesi di c.d. “decisione a sorpresa”, ovvero allorché la sussistenza della violazione deontologica venga riconosciuta per fatto diverso da quello di cui alla contestazione e, dunque, la modificazione vada al di là della semplice diversa qualificazione giuridica di un medesimo fatto, di talché la condotta oggetto della pronuncia non possa in alcun modo considerarsi rientrante nell’originaria contestazione. Tale principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare è inderogabile, in quanto volto a garantire la pienezza e l’effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa ed è finalizzato a consentire, a chi debba rispondere dei fatti contestatigli, il compiuto esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Ollà), sentenza n. 218 del 6 novembre 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 218 del 06 Novembre 2020 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 13 del 25 Ottobre 2017 (sospensione)
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