Il professionista che non depositi i motivi di impugnazione alla sentenza di condanna, divenuta pertanto definitiva, non è censurabile deontologicamente quando risulti che egli era stato revocato dall’incarico e successivamente alla revoca era stato contattato dal nuovo difensore che gli aveva manifestata l’intenzione di voler curare personalmente l’impugnazione della decisione in questione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 3 marzo 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. CADDEO), sentenza del 23 novembre 2000, n. 182
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 182 del 23 Novembre 2000 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 03 Marzo 1997
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