Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesse informazioni al cliente – Attività prodromica all’attività giudiziale – Richiesta di compensi eccessivi – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che non dia informazioni al cliente sullo stato della causa e richieda il pagamento di compensi eccessivi, considerando, ai fini della determinazione del compenso, l’attività stragiudiziale come autonoma e non prodromica a quella giudiziale susseguente. (Nella specie l’attività giudiziale era costituita da un normale giudizio di risarcimento danni, preceduto da una diffida e seguito da una transazione; le due fasi erano quindi strettamente collegate all’attività giudiziale e dovevano essere considerate come un unico insieme ai fini della determinazione del compenso. La sanzione della sospensione per mesi quattro è stata sostituita dalla sanzione della censura, anche in considerazione del proscioglimento del professionista da altro addebito). (Accoglie parzialmente il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F., 30 dicembre 1997,N. 178).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ALPA), sentenza del 23 novembre 2000, n. 181

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 181 del 23 Novembre 2000 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 30 Dicembre 1997 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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