Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di probità e dignità – Divieto del patto di quota lite – Compenso consistente in una percentuale dei crediti conseguiti – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario al divieto del c.d. “patto di quota lite” l’avvocato che concordi con il cliente il compenso in una percentuale del 20% dei crediti conseguiti a nulla rilevando l’eventualità che tale patto non sia stato successivamente osservato. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 28 settembre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CRICRI’), sentenza del 23 novembre 2000, n. 180

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 180 del 23 Novembre 2000 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 28 Settembre 1997 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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