Alla cancellazione dall’albo/registro/elenco per mancanza dei requisiti di iscrizione non si applicano le norme sul procedimento disciplinare

Al procedimento di cancellazione dall’albo per mancanza dei requisiti di iscrizione (art. 17 L. n. 247/2012) non si applicano le norme che regolano il procedimento disciplinare (secondo cui nessuna sanzione “può essere inflitta senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe”), essendo sufficiente l’invito: a) a presentare eventuali osservazioni scritte entro un termine non inferiore a trenta giorni; b) a richiedere l’audizione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 212 del 26 ottobre 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 212 del 26 Ottobre 2020 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 13 Marzo 2018 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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