Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che produca in giudizio una lettera inviatagli dal collega di controparte e contenente una proposta transattiva. La riservatezza, infatti, colpisce non solo tutte le comunicazioni espressamente dichiarate riservate ma anche le comunicazioni scambiate fra avvocati nel corso del giudizio, e quelle anteriori allo stesso, quando le stesse contengano esposizioni di fatti, illustrazioni di ragioni e proposte a carattere transattivo ancorché non dichiarate espressamente “riservate”. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 18 febbraio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GUIDI), sentenza del 23 novembre 2000, n. 179
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 179 del 23 Novembre 2000 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 06 Gennaio 2019
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