Al procedimento disciplinare dinanzi al CNF, che ha natura pacificamente giurisdizionale, è perciostesso inapplicabile l’art. 2 della legge n. 241 del 1990, il cui ambito operativo è espressamente limitato all’attività amministrativa, con la conseguenza che, rispetto a tale procedimento, può ritenersi operante soltanto il principio di ragionevole durata del processo, previsto dall’art. 6 della CEDU e consacrato nell’ordinamento interno dall’art. 111, secondo comma, Cost., la cui inosservanza non comporta tuttavia l’invalidità né del procedimento né della decisione.
Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 13167 del 17 maggio 2021
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 13167 del 17 Maggio 2021 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 128 del 17 Luglio 2020
0 Comment