Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Savona formula quesito in merito al computo dei due anni consecutivi all’attività per l’iscrizione nelle liste del patrocinio a spese dello Stato. In particolare, viene chiesto se possono essere computati periodo antecedenti a quello in cui viene presentata l’iscrizione nelle liste.

Come già espresso nel parere del 24 maggio 2017, n. 40, la risposta al quesito è affermativa, non ostando alla cumulabilità dei periodi né il dato normativo (art. 81 del D.P.R. n. 115/02) né apprezzabili esigenze di carattere sistematico o afferenti alla protezione degli interessi coinvolti. A tale approdo si giunge in considerazione della circostanza che il riferimento al requisito della continuatività, ove richiesto, è espressamente previsto. A ciò si aggiunga che l’orientamento anzidetto trova conferma, dal punto di vista generale, anche nel parere di questo Consiglio n. 48 del 20 ottobre 2019 ove, in caso di cancellazione volontaria e successiva reiscrizione nell’albo, è stata affermata la cumulabilità dei relativi periodi ai fini del computo dell’anzianità di iscrizione.

Consiglio nazionale forense, parere n. 25 del 19 marzo 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 25 del 19 Marzo 2021
- Consiglio territoriale: COA Savona, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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