Il comma 4 dell’art. 81 del D.P.R. 115/2002, in merito all’elenco recante i nominativi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, prevede che “L’elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia”.
L’interpretazione semantica e sistematica della su-riportata previsione conduce a ritenere che il termine “rinnovato” debba intendersi, ragionevolmente, come “aggiornato” nel senso che l’elenco, entro il 31 gennaio di ogni anno, deve essere aggiornato con l’inserimento delle (nuove) istanze pervenute entro tale termine. Si segnala, altresì, che è opportuno che l’inserimento nell’elenco avvenga senza indugio, ogni qualvolta all’Ordine pervenga una domanda che rispetti i requisiti di cui al DPR 115/2002, seppur la norma indichi quale termine il 31 gennaio di ogni anno. Detto termine, difatti, si reputa che debba essere considerato quale termine – ultimo e finale – ordinatorio entro cui aggiornare l’elenco ma non quello per inserire le istanze, medio tempore, pervenute.
Fermo restando l’iscritto in possesso dei requisiti debba essere inserito nell’elenco anche prima del rinnovo obbligatorio. Diversamente argomentando si verrebbe a determinare un pregiudizio per coloro che, ad esempio, abbiano maturato il requisito di anzianità di iscrizione all’albo, immediatamente dopo il rinnovo dell’elenco e che sarebbero costretti, pur in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, ad attendere un tempo anche significativo per l’inserimento nell’elenco.
Consiglio nazionale forense, parere n. 24 del 19 marzo 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 24 del 19 Marzo 2021- Consiglio territoriale: COA Lecco, delibera (quesito)
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