A differenza della previgente disciplina, la nuova sospensione cautelare può essere deliberata esclusivamente nei casi previsti dagli artt. 60 Legge Professionale e 32 Reg. CNF n. 2/2014(*), ma senza automaticità, essendo altresì necessario che il Giudice disciplinare motivi adeguatamente, rispondendo (anche con un legittimo approfondimento motivazionale in sede di impugnazione) a precisa censura dell’interessato, sullo strepitus fori, “costituente ratio della misura, secondo interpretazione più volte proposta”, misura che è posta a tutela del decoro e della dignità dell’avvocatura (Nella specie, l’incolpato aveva riportato una condanna, all’esito dell’udienza dibattimentale, alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e di € 3.000 di multa per gravi reati commessi nell’esercizio della professione e il Giudice disciplinare ha compiutamente e razionalmente spiegato che la naturale diffusività della notizia, procurata dalla pubblicità del dibattimento penale, imponeva l’adozione della misura cautelare).
Corte di Cassazione (pres. Amendola, rel. Grasso), SS.UU, sentenza n. 10740 del 22 aprile 2021
(*)NOTA:
a) una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;
b) la pena accessoria della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte ai sensi dell’art. 35 del codice penale anche se con la sentenza penale di primo grado sia stata disposta la sospensione condizionale della pena;
c) una misura di sicurezza detentiva;
d) la condanna in primo grado per i reati previsti dagli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell’ambito dell’esercizio della professione o del tirocinio, ovvero dagli articoli 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice;
e) la condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 10740 del 22 Aprile 2021 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 165 del 17 Settembre 2020
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