Procedimento disciplinare: l’instaurazione del contraddittorio non impone l’audizione effettiva dell’incolpato

Il giudice della deontologia ha l’obbligo di convocare l’iscritto, ma è onere di quest’ultimo (che ha il diritto -non il dovere- di difendersi) presentarsi e/o svolgere le proprie deduzioni, giacché il predetto obbligo di audizione viene soddisfatto con la semplice convocazione, non essendo altresì necessario che l’audizione stessa debba essere effettuata in concreto anche ove l’interessato non si presenti.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Virgintino), sentenza n. 194 del 15 ottobre 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 194 del 15 Ottobre 2020 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Messina, delibera del 02 Marzo 2018 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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