L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Ollà), sentenza n. 192 del 15 ottobre 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 192 del 15 Ottobre 2020 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 07 Giugno 2016 (censura)
0 Comment