In materia di elezione degli organi dei consigli degli ordini forensi, la proposizione del reclamo previsto dall’art. 28, comma 12, della l. n. 247 del 2012, non va comunicata all’interessato nelle forme indicate dall’art. 59 del r.d. n. 37 del 1934, disposizione applicabile esclusivamente ai procedimenti di natura disciplinare che si svolgono, in sede d’impugnazione, davanti al Consiglio Nazionale Forense, con natura giuridica e funzione differenti da quelle del cd. reclamo elettorale, nel cui ambito, ai fini della salvaguardia del diritto di difesa dell’interessato, risulta adeguato l’avviso eseguito mediante PEC dell’avvenuto deposito del ricorso e della fissazione della data d’udienza. (massima uff.)
Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Acierno), SS.UU, sentenza n. 2606 del 4 febbraio 2021
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 2606 del 04 Febbraio 2021 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 210 del 30 Dicembre 2019
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