Per quanto non espressamente previsto dall’Ordinamento forense, al procedimento disciplinare si applicano le norme del codice di procedura penale in quanto compatibili (art. 59, co. 6, lett. n) L. n. 247/2012 e art. 10 ult. Reg. CNF n. 2/2014), sicché deve ritenersi decaduto dalla prova ex art. 468 c.p.p. l’incolpato che non provveda alla citazione dei testimoni già ammessi dal giudice disciplinare, in conformità ai criteri di economicità procedimentale in vista del raggiungimento di un risultato finale, nel quale possa realizzarsi l’equilibrio tra esigenze di giustizia, di certezza e di celerità.
Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Conti), SS.UU, sentenza n. 9547 del 12 aprile 2021
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 9547 del 12 Aprile 2021 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 117 del 15 Luglio 2020
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