Espressioni sconvenienti ed offensive: illecite anche quelle pronunciate nella dimensione non professionale ovvero della vita privata

L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive, il cui carattere illecito deve essere accertato caso per caso ed alla luce dell’ambito in cui esse sono pronunciate (Nel caso di specie, in un breve lasso di tempo l’avvocato indirizzava circa 50 email al giudice e al pubblico ministero di un procedimento penale a suo carico, definendoli “invertebrati”, “meschini”, “vigliacchi”, “putrefatti”, “stupidi”, “capre”, “supermafiosi”, “corrotti”, “somari”, “massomafiosi”, “truffatori”, “maleodoranti”, “ladri”, nel contempo chiedendo la restituzione di euro venti dagli stessi in thesi “indebitamente ed illecitamente incassati”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi otto).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Magnano di San Lio), sentenza n. 190 del 15 ottobre 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 190 del 15 Ottobre 2020 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 03 Aprile 2017 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 17334 del 17 Giugno 2021 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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