Stante la natura amministrativa delle funzioni esercitate dai Consigli territoriali in materia disciplinare e del relativo procedimento non sono applicabili le norme dettate in materia di funzioni e di procedimenti giurisdizionali, sicché deve escludersi l’obbligo della pubblicità delle udienze, senza che sia invocabile l’art. 6 della CEDU, non rilevando sul punto neanche una questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 22 dicembre 2014, n. 201 nonché, in sede di legittimità, Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza 23 febbraio 1999, n. 98.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 190 del 15 Ottobre 2020 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 03 Aprile 2017 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 17334 del 17 Giugno 2021 (respinge)
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