Nel procedimento disciplinare, in difetto di rituale istanza di ricusazione, la violazione dell’obbligo di astensione (nella specie, peraltro, escluso) non si converte in un motivo di nullità della decisione e non può essere dedotto come motivo di impugnazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza n. 187 del 9 ottobre 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 187 del 09 Ottobre 2020 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 13 Ottobre 2014 (avvertimento)
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