Favor rei: il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, solo se più favorevole all’incolpato

La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore (15 dicembre 2014), se più favorevole per l’incolpato, ai sensi dell’art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del favor rei, in luogo del tempus regit actum applicato in precedenza dalla prevalente giurisprudenza). Tale valutazione è da effettuarsi in concreto ed è pertanto necessario procedere al raffronto tra le disposizioni di cui agli articoli del Codice deontologico precedentemente vigente con le corrispondenti previsioni del nuovo Codice applicabili al caso di specie, al fine di verificare se siano mutati (in melius) l’inquadramento della fattispecie ed il regime sanzionatorio (Nel caso di specie, la norma previgente -priva di una specifica sanzione- è stata in concreto ritenuta più favorevole della attuale, che per la medesima fattispecie invece prevede, anche nel suo minimo, la sanzione della sospensione disciplinare dall’esercizio della professione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 184 del 9 ottobre 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 184 del 09 Ottobre 2020 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 18 Dicembre 2017 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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