La norma dell’art. 9 del codice deontologico riguarda quelle attività che, pur realizzate nella dimensione privata, siano astrattamente idonee a ledere i valori presidiati (Doveri di probità, dignità decoro e indipendenza). Il fatto, pertanto, che un avvocato non adempia alle obbligazioni titolate, giungendo a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, costituisce illecito disciplinare soprattutto se gli episodi si ripetono e raggiungono la notorietà (art. 64 cdf). La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poichè in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto (giudici e ufficiali giudiziari).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 182 del 9 ottobre 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 182 del 09 Ottobre 2020 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 06 Novembre 2014 (radiazione)
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