L’Avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza non solo nei confronti della parte assistita, ma anche verso i terzi in genere e verso la controparte, giacché il dovere di lealtà e correttezza nell’esercizio della professione è un canone generale dell’agire di ogni Avvocato, che mira a tutelare l’affidamento che la collettività ripone nell’Avvocato stesso quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 182 del 9 ottobre 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 182 del 09 Ottobre 2020 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 06 Novembre 2014 (radiazione)
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