Iscrizione all’albo: il domicilio professionale può non coincidere con il luogo in cui l’avvocato svolge la professione in modo prevalente

L’avvocato deve iscriversi nell’albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente (art. 7 L.247/2012). L’espressione “di regola” usata dal Legislatore indica che normalmente c’è coincidenza tra il domicilio professionale e il luogo di svolgimento prevalente della professione, ma che è anche possibile che tale coincidenza non ci sia.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 181 del 9 ottobre 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 181 del 09 Ottobre 2020 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Mantova, delibera del 05 Giugno 2018 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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