E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense anziché, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934 (espressamente richiamato dall’art. 37, co. 1, L. n. 247/2012), presso la segreteria del Consiglio territoriale competente. La ratio è quella di consentire (ex art. 35 c. 2 Reg.to n. 2/2014 CNF) all’organo disciplinare (CDD) ed a quello custode dell’albo (COA) di avere contezza immediata o dell’esecutorietà della decisione o di una eventuale iniziativa idonea ad impedirla.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 179 del 9 ottobre 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 179 del 09 Ottobre 2020 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera n. 296 del 16 Maggio 2018 (sospensione)
0 Comment