L’avvocato, prima di assumere l’incarico, deve accertare l’identità della persona che lo conferisce e della parte assistita

Costituisce grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, al momento di assumere l’incarico, ometta di accertare l’identità del cliente e, dopo aver appreso la falsità delle generalità dallo stesso dichiarate, ometta di rinunciare tempestivamente al mandato (Nel caso di specie, l’avvocato aveva raccolto la procura alle liti e agito in giudizio per conto di un soggetto, poi risultato inesistente, peraltro senza successivamente rinunciare al mandato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di anni 1 e mesi 5).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Patelli), sentenza n. 177 del 9 ottobre 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 177 del 09 Ottobre 2020 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Messina, delibera del 20 Aprile 2018 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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