È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63, I comma d.p.r. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Chieti, 23 NOVEMBRE 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. CASALINI), sentenza del 21 novembre 2000, n. 167
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 167 del 21 Novembre 2000 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Chieti, delibera del 23 Novembre 1999
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