Non viola alcuna norma deontologica l’avvocato che sostituisca il collega nell’attività difensiva in mancanza di prova che la sostituzione sia avvenuta senza il preventivo contatto con il primo legale e senza portare a conoscenza di quest’ultimo la revoca del mandato. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 10 dicembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETIZIOL), sentenza del 14 novembre 2000, n. 164
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 164 del 14 Novembre 2000 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 10 Dicembre 1998
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