L’art. 51 della l.p. stabilisce in 5 anni dal compimento del fatto il termine di prescrizione dell’azione disciplinare. Deve pertanto essere annullata la decisione del C.d.O. emessa in un procedimento aperto dopo oltre cinque anni dalla commissione del fatto, che integri una violazione deontologica di carattere istantaneo. (Nella specie il professionista aveva apposto la firma apocrifa del cliente su una scrittura privata redatta sulla sua carta intestata oltre cinque anni prima l’inizio dell’azione disciplinare). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 5 giugno 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GAZZARA), sentenza del 14 novembre 2000, n. 163
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 163 del 14 Novembre 2000 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 05 Giugno 1999
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