Il riferimento al termine di sei mesi è dedotto, in particolare, dall’articolo 41, comma 5, della legge n. 247/12, ai sensi del quale l’interruzione ultrasemestrale del tirocinio senza giustificato motivo determina la cancellazione dal registro dai praticanti.
Premesso che l’articolo 73, comma 10, del D.L. n. 69/2013 prevede che lo stage presso l’ufficio giudiziario possa essere svolto “anche” durante il periodo di tirocinio, si osserva che la previsione dell’articolo 41, comma 5, della legge professionale forense valorizza il principio della continuità del tirocinio per il caso di tirocinanti già iscritti, comminando per l’effetto la cancellazione dal Registro in caso di interruzione ultrasemestrale.
In applicazione di tale principio, si è già ritenuto – con i pareri n. 9/2018, n. 92/2017 e n. 56/2017 – che “l’iscrizione nel Registro dei Praticanti e lo svolgimento della pratica presso un avvocato può essere (anche) successiva al compimento del tirocinio presso l’ufficio giudiziario, dovendo iniziare comunque non oltre i sei mesi dal termine dello stage, dovendosi il tirocinio forense svolgersi in forma continuativa, con l’interruzione massima di sei mesi (secondo la previsione generale dell’art. 41, n. 5, Legge n. 247/2012)” (così in particolare il parere n. 56/2017).
Da tale orientamento si ritiene di non doversi discostare.
Consiglio nazionale forense, parere n. 50 del 23 ottobre 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 50 del 23 Ottobre 2020- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera (quesito)
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