L’iscrizione di diritto all’albo degli avvocati abilitati al patrocinio avanti le magistrature superiori deve essere accompagnata dalla sussistenza dei presupposti richiesti dall’art.34 lett. a del r.d.l. 27/11/33 n.1578, che consente l’iscrizione senza dover superare alcun esame di abilitazione a taluni soggetti tassativamente elencati (magistrati, avvocati dello stato, professori delle discipline giuridiche nelle università e negli istituti equiparati, ex prefetti), in presenza di determinati presupposti quali la durata dell’esercizio delle funzioni e l’assenza di condizioni di incompatibilità. Pertanto, deve essere rigettata la domanda di iscrizione presentata da un soggetto svolgente una funzione non rientrante in quelle tassativamente previste. (Nella specie il professionista era dipendente dell’istituto superiore di polizia non equiparato né equiparabile alle università). (Rigetta ricorso avverso decisione Comitato CNF, 27 maggio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SGROMO), sentenza del 14 novembre 2000, n. 162
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 162 del 14 Novembre 2000 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 27 Maggio 1999
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