La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 167 del 23 Settembre 2020 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 20 Novembre 2008 (censura)
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