L’instaurazione del contraddittorio non impone l’audizione effettiva dell’incolpato

In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il relativo provvedimento può essere adottato quando il professionista sia stato invitato a comparire e non si sia presentato senza addurre un assoluto impedimento, poiché la Legge non richiede che il professionista sia stato effettivamente sentito, se non altro perché potrebbe volontariamente rifiutare l’audizione, ma che lo stesso sia stato posto in condizione di esserlo e non sia stato nell’impossibilità di presentarsi, né impone l’audizione a domicilio, essendo analogicamente applicabile l’art. 420 ter cod. proc. pen., secondo il quale la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall’imputato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione prodotta.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 165 del 17 settembre 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 165 del 17 Settembre 2020 (respinge) (sospensione cautelare)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 03 Marzo 2020 (sospensione cautelare)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 10740 del 22 Aprile 2021 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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